L’art. 642, comma II, c.p.c. prevede che l’esecuzione provvisoria possa essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere. Il presente aggiornamento riporta fac simile di ricorso ex art. 642, comma II, c.p.c. con il quale il ricorrente, atteso pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, chiede al giudice di ingiungere il pagamento della somma dovuta dal debitore, concedendo la provvisoria esecutività dell’emanando decreto ingiuntivo.
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