L’art. 642, comma I, c.p.c. prevede che qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. Il presente aggiornamento riporta fac simile di ricorso ex art. 642, comma I, .c.p.c. con il quale il creditore chiede al giudice di ingiungere al debitore l’immediato pagamento della somma dovuta risultante da cambiale, concedendo la provvisoria esecutività dell’emanando decreto ingiuntivo.
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