L’art. 642, comma I, c.p.c. prevede che qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. Il presente aggiornamento riporta fac simile di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal giudice ricorrendo i presupposti indicati dall’art. 642, comma I, c.p.c..
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