L’art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.L. n. 119/2018, disciplina la notifica degli atti processuali, disponendo che le notificazioni degli atti, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali avvengano esclusivamente con modalità telematiche. Tale obbligo vige per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la facoltatività dell’opzione telematica della notifica e del deposito degli atti per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019. La circolare n.1/DF del MEF ha introdotto importanti chiarimenti in merito alle modalità operative delle notifiche degli atti digitali nel processo tributario telematico in paricolari ipotesi quali, ad esempio, la mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo ovvero la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la notifica a soggetto non obbligato alla titolarità di un indirizzo PEC, nochè in caso di c.d. 'irreperibilità assoluta' del soggetto destinatario della notifica.
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